28/07/2023
“Care vecchie abitudini!”
Passa tutto, qualcosa si muove, altro invece resta tale e quale. Sempre
E’ una delle poche certezze: anche oggi, ecco il buon vecchio via vai dello scarico merci dentro villa Pamphilj. Abbiamo potuto vedere da vicino solo uno dei furgoncini: ovviamente nessun permesso esposto… ma tanto chi li controlla? Ma sì infondo, questo bisogno di regole, ma a cosa servono? Sono una cosa senza alcun senso, tanto non vengono applicate mai!
Avanti così, nella speranza che il viale che accoglie tutte queste consegne non si sfasci troppo presto (l’altro ha fatto in effetti una brutta fine). Anzi no, ma che problema ci sta: tanto poi lo rimettono a posto, paga il Comune di Roma… cioè tutti noi. Ma che ce frega, avanti tutta!!!
A che ora lo spritz? Ci stanno gli “amichi degli amichi”?
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Regolamento Capitolino del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma
Articolo 59. Accesso di veicoli a motore
1. In tutti i giardini, parchi pubblici e ville storiche, è vietato l’accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore. È fatta eccezione per i veicoli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente su aree e tragitti predeterminati, nel rispetto della vegetazione, della fauna e degli utenti nei limiti rispettivamente indicati:
al comma g) mezzi per le attività di commercio, mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento carico/scarico merci, in possesso delle prescritte autorizzazioni, muniti di permesso di transito rilasciato dal Dipartimento Tutela Ambientale o dal Municipio per le aree di sua competenza limitatamente al tempo necessario per le operazioni e/o nelle fasce orarie stabilite nel provvedimento autorizzatorio; (nb. “in possesso delle prescritte autorizzazioni” e “nelle fasce orarie stabilite”);
2. Per i mezzi indicati nel comma 1, lett. e), f), g), h) e i) il permesso di transito e/o sosta deve essere esposto in modo visibile e indicare la data di scadenza, eventuali fasce orarie per l’accesso e l’area verde interessata. (nb. comma g. “deve essere esposto”).
3. Il provvedimento di autorizzazione all’accesso impartisce le prescrizioni necessarie a tutelare l’incolumità delle persone e a prevenire danni alla vegetazione, agli edifici e ai manufatti presenti nel parco, alla fauna e agli animali da compagnia.