j) locale pompa acqua (ACEA).


15/01/2018

j) locale pompa acqua (ACEA).



Ce ne sono due (numeri 31 e 55 sulla nostra mappa), una “torre” per parte lungo via Leone XIII: le pompe all’interno garantiscono continuità al flusso dell’acqua nell’acquedotto Traiano Paolo, smantellato all’inizio degli anni ’60 a quell’altezza per far passare la via Olimipica.

La “torre est” è stata spesso scalata ed imbrattata con scritte o grandi “sticker”, la rete perimetrale effratta per poterlo fare (qui e nelle sedi preposte l’Associazione per Villa Pamphilj lo ha denunciato più volte) così la Magistratura ha ritenuto opportuno inserire anche questa struttura nella lista dei luoghi (18 in tutto) da porre sotto sequestro giudiziario.

Già che ci siamo: quali sono esattamente i reati contestati?
Li abbiamo recuperati, e rientrano tutti nel Codice Penale eccetto l’ultimo, che fa riferimento invece alla normativa dettata in tema di edilizia.

Eccoli:

DEL REATO
(Codice penale, Libro I, Titolo III)
Art. 40 > “Rapporto di causalità”
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO (Codice penale, Libro II, Titolo XIII)
Art. 633 > “Invasione di terreni o edifici”
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.
Art. 639-bis > “Casi di esclusione della perseguibilità a querela”
Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d’ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Codice penale, Libro III, Titolo II)
Art. 733 > “Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale”
Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda non inferiore a euro 2.065. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.
Art. 734 > “Distruzione o deturpamento di bellezze naturali”
Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’autorità, è punito con l’ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.

DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA (Codice penale, Libro III, Titolo I)
Art. 677 > “Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina”
Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.
La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.
Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non inferiore a euro 309.

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a)…
b)…
c) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

L’articolo che invece “conclude” il provvedimento di sequestro è ovviamente quello tipico sulla violazione di sigilli:
Art. 349 > “Violazione di sigilli”
Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell’autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o l’identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032
Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098.

Insomma, diversi reati… si riuscirà a capire prima o poi chi ne sono i responsabili, ovvero coloro che hanno ridotto o lasciato ridurre villa Doria Pamphilj, le sue strutture, i suoi spazi nel modo che sappiamo?
vai al post FB>https://goo.gl/78yaZX

Leggi anche:
“a) Arco dei Quattro Venti (degrado e pericolo di crollo…”> goo.gl/75UFtv
“b) Area ACEA”> goo.gl/9amFQe
“c) posizionamento di un container senza autorizzazione…”> goo.gl/FSku1J
“d) portale di accesso a viale del Maglio…”> goo.gl/T1xiWR
“e) casetta Rossa”> goo.gl/PzNnan
“f) serre monumentali ottocentesche…”> goo.gl/36ikGA
“g) locale tecnico sito in via Aurelia Antica”> goo.gl/42Hth8
“h) serre minori in viale Vittoria Nenni”> goo.gl/CCzoCx
“i) serre ex laboratori didattici in viale Nenni Vittoria”> goo.gl/MWz5iM
“Oggi la parte più facile, da domani la responsabilità più grande”> goo.gl/FcmdMy
“Assalto alla torre est?”> goo.gl/Fxau5c
“Se a questi piace HARD… accontentiamoli!”> https://goo.gl/kSDI1H

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