16/02/2021
Regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale”: aree cani… o aree da cani?
Quarta puntata su alcuni degli emendamenti al testo del Regolamento del Verde inviati dall’Associazione per Villa Pamphilj all’Assemblea Capitolina affinché possano essere valutati e, possibilmente, presentati in sede di discussione.
Ricordiamo che in buona parte degli emendamenti si trovano citati due testi:
1. il testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021) con le modifiche volute dall’Assessora Laura Fiorini> visibile per intero qui: https://cutt.ly/fkzLv7R
2. il testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019) ovvero quello redatto insieme all’Assessora Pinuccia Montanari> visibile per intero qui: https://cutt.ly/0kzK5we.
In altri abbiamo inserito invece le proposte elaborate ex novo dalla nostra associazione, a volte mixando entrambi i testi benché, in forma prioritaria, sia stata mantenuto l’essenza e soprattutto “la sostanza” di quello originale (ovvero quello concordato con Pinuccia Montanari).
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Nell’articolo 26, elemento fondamentale sono sicuramente le dimensioni delle aree per cani, nello specifico delle NUOVE AREE PER CANI… ed è bene sottolineare questo punto.
Il testo più recente, quello del 12 gennaio 2021, riduce l’estensione minima delle nuove aree cani da 2000 mq. a 400 mq. rispetto a quello del 16 gennaio 2019… PERCHE’?
Chi ha voluto questo cambiamento sostiene che a Roma ci siano luoghi dove è difficile realizzare aree cani estese, mentre, limitarsi a 400 mq. ne moltiplicherebbe tale possibilità.
La nostra Associazione, così come altre, non è affatto d’accordo su questo punto perché se le aree cani nascono per attività che nello stesso articolo vengono indicate come “sgambatura” (un neologismo che sta a indicare il movimento dei cani per sciogliere i muscoli, ovvero correre liberamente senza guinzaglio) è ovvio che in aree di piccole dimensioni questa attività è praticamente impossibile.
Non solo.
Le aree di piccole dimensioni (20 mt. x 20 mt. ?!!) possono creare problemi in termini di sicurezza, perché una concentrazione di cani in uno spazio così limitato comporta una maggiore probabilità di “scontri”.
Nella nostra proposta di emendamento abbiamo così reinserito l’articolo originario, integrato di un comma che a nostro avviso è molto importante, ovvero che le aree già esistenti siano “progressivamente riqualificate.”
Questo è fondamentale perché ci sono aree cani, come ad esempio quelle di villa Pamphilj, che non hanno fontanelle, contenitori per le deiezioni canine, e nemmeno ombreggiatura adeguata.
E’ bene quindi prevedere, laddove sia tecnicamente possibile, poter riqualificare le aree cani con tutti gli elementi imprescindibili al benessere degli animali e dei loro amici “umani”.
TITOLO III – GIARDINI, PARCHI E AREE A VERDE
Art. 26 Aree per cani
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021):
“1. Nella progettazione delle aree verdi deve essere considerata, ove le dimensioni, l’ubicazione e la natura dell’area verde lo consentano, l’esigenza di sgambatura dei cani mediante la predisposizione di aree dedicate che siano di facile e sicura raggiungibilità. Tali aree devono essere dotate di apposita cartellonistica indicante le regole di utilizzo, delimitazione con recinzione e cancello, opportune attrezzature per l’abbeveramento.
2. L’area cani, ove possibile, deve avere un’ampiezza minima di 400 mq. La stessa deve essere adeguatamente separata dalle aree ludiche e possibilmente distante almeno 50 metri dalle stesse, dalle abitazioni e dalle scuole; deve inoltre essere istituita nel rispetto delle regole imposte per la salvaguardia dei beni archeologici ed architettonici. L’Amministrazione garantisce la manutenzione vegetazionale dell’area anche mediante periodiche sanificazioni. 3. Le aree di cui al comma 1 debbono: a) essere inserite nel contesto morfologico e vegetazionale; b) essere delimitate con bordure di macchia arbustiva, alberi e siepi; c) garantire un adeguato ombreggiamento; d) essere dotate di alberi non sensibili alle deiezioni canine e non appartenenti a specie invasive, pungenti, velenose o soggette ad attacchi parassitari pericolosi; e) essere dotate di protezioni dei colletti degli alberi dalle deiezioni; f) ove possibile, essere progettate in modo che le aree per cani di piccola e grande taglia siano distinte tra loro;
4. Le aree già esistenti sono progressivamente riqualificate nell’osservanza delle norme del presente articolo, ove tecnicamente possibile.
5. Le modalità di fruizione delle aree cani sono indicate all’art. 58 del presente Regolamento”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire l’articolo 26 con il seguente testo:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“1. Nella progettazione delle aree verdi deve essere contemperata l’esigenza di consentire la sgambatura dei cani mediante la predisposizione di aree dedicate che siano di facile e sicura raggiungibilità.
2. Le aree di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti requisiti:
a. essere distanti almeno 100 metri dalle aree ludiche destinate ai bambini, dalle abitazioni e dalle scuole; deve inoltre essere istituita nel rispetto delle regole imposte per la salvaguardia dei beni archeologici ed architettonici. L’Amministrazione garantisce la manutenzione vegetazionale dell’area anche mediante periodiche sanificazioni
b. avere una superficie di almeno 2000 mq;
c. essere inserite nel contesto morfologico e vegetazionale;
d. essere dotate ove possibile di recinzione al fine di evitare la fuga di cani di taglia anche molto piccola;
e. essere delimitate con bordure di macchia arbustiva, alberi e siepi;
f. garantire un adeguato ombreggiamento;
g. evitare la presenza di tipologie di alberi sensibili alle deiezioni canine nonché di specie invasive, pungenti, velenose o soggette ad attacchi parassitari pericolosi;
h. essere dotate di opportuna segnaletica indicante i punti di entrata e le regole da rispettare all’interno dell’area;
i. essere dotate di paletti di protezione sui colletti degli alberi per impedire le deiezioni;
j. essere dotate di appositi contenitori per la raccolta delle deiezioni canine;
k. essere dotate di fontanelle con acqua potabile utilizzabili anche dai cani.
3. Le aree già esistenti sono progressivamente riqualificate nell’osservanza delle norme del presente articolo, ove tecnicamente possibile.
4. Le modalità di fruizione delle aree cani sono indicate all’art. 58 del presente Regolamento”
MOTIVAZIONE – La grandezza di un’area cani non può avere un’ampiezza minima di mt. 20×20 soprattutto in virtù del fatto che l’articolo si riferisce ad aree cani di nuova progettazione dove è possibile pianificare una grandezza di almeno 2.000 mq. Si mantengono i commi 3 e 4 del testo della Giunta del 12 gennaio 2021
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Direttamente correlato all’art. 26, c’è quello riguardante “l’accesso ai cani” nelle aree verdi, ovvero l’articolo n.58 e per questo lo abbiamo inserito qui di seguito: tra le misure inserite c’è anche quella che vieta ai cani scavare le buche nel terreno.
Ci sembra una forzatura impedire al cane di avere un comportamento che fa parte della sua “natura”: per questo, nella nostra proposta di emendamento, abbiamo inserito tra le misure che i proprietari dei cani devono adottare, quella di “ricoprire le eventuali buche scavate dal cane”.
In questo articolo abbiamo ritenuto importante anche ribadire l’obbligo, in modo chiaro ed inequivocabile, di raccogliere le deiezioni canine in tutte le aree verdi.
Infatti al comma 3 questo obbligo non è espresso chiaramente PER TUTTE LE AREE VERDI, ma solo per le aree cani (vedi richiamo all’articolo 26).
Abbiamo anche inserito un nuovo comma nel quale, anche qui in modo chiaro e pertinente, si vieta di introdurre i cani “nei canali, corsi d’acqua, fontane e zone umide e laghetti.”
Art. 58 – Accesso ai cani
Al comma 1
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“In tutte le aree verdi pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, ville e parchi storici, salve le restrizioni indicate con apposita segnaletica, è consentito l’accesso ai cani muniti di guinzaglio accompagnati dal proprietario o dal custode con museruola al seguito. Il proprietario o il detentore è tenuto ad adottare tutte le misure idonee ad evitare molestie agli utenti e danni alle strutture, ivi compreso lo scavo di buche nel terreno, nonché a tutelare l’incolumità delle persone e degli animali.”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo del comma 1 con il seguente:
“E’ consentito l’accesso ai cani muniti di guinzaglio, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, a tutte le aree verdi pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi storici, ad eccezione delle aree vietate ed indicate mediante apposita segnaletica. Il proprietario o il detentore è tenuto ad avere sempre con sé una museruola e ad adottare tutte le misure idonee ad evitare molestie agli utenti e danni alle strutture, ricoprire le eventuali buche scavate dal cane, nonché a tutelare l’incolumità delle persone e degli animali. In tutte le aree verdi è obbligatorio raccogliere le deiezioni canine secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, ed è fatto obbligo a chiunque conduca il cane avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse. (Ordinanza Min. Salute 6 agosto 2013 e ss.mm.ii. e proroghe)..”.
MOTIVAZIONE – Appare eccessivo, l’inserimento del divieto di scavare le buche perché è sostanzialmente impossibile da applicare. Non solo, è una forzatura impedire al cane di avere un comportamento che fa parte del suo etogramma e del suo corredo genetico. Piuttosto deve essere il padrone del cane ad adottare un comportamento corretto, come quello di riempire l’eventuale buca scavata. In questo comma si è inoltre richiamato l’obbligo di raccogliere le deiezioni canine in tutte le aree verdi nonché di portare gli strumenti idonei per la raccolta delle stesse.
Al comma 2
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“In tutte le aree, di cui all’art. 26 del presente Regolamento i cani possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori. Il proprietario o detentore provvede ad ogni passaggio alla apertura e chiusura dei cancelli.”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo del comma 2 con il seguente:
“In tutte le aree di cui all’art. 26 del presente Regolamento, i cani possono muoversi liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori i quali devono comunque esserne muniti per farli indossare ogni qualvolta se ne presenti la necessità a tutela dell’incolumità delle persone e degli animali. Al fine di una corretta fruizione, il proprietario o detentore del cane è tenuto, laddove siano presenti, all’apertura ed alla chiusura dei cancelli”
MOTIVAZIONE – Anche all’interno delle aree cani (art. 26) è importante richiamare la responsabilità dei proprietari nei confronti di persone ed animali. Inoltre si è voluto sottolineare che non tutte le aree cani sono munite di cancelli, infatti nei parchi storici di norma la Sovrintendenza impedisce la costruzione di recinzioni e di cancellate. Si è reso opportuno quindi evidenziare l’obbligo dell’apertura e chiusura dei cancelli nelle aree cani dove questi sono effettivamente presenti.
Al comma 3
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“I frequentatori provvedono alla tutela igienica, al decoro ed alla pulizia dell’area, mediante la raccolta delle deiezioni canine e di qualunque altro rifiuto prodotto ed al loro corretto smaltimento secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse. (Ordinanza Min. Salute 6 agosto 2013 e ss.mm.ii. e proroghe).”
Proposta di emendamento – si propone di sostituire il comma 3 con il seguente:
“In tutte le aree di cui all’art. 26 i frequentatori provvedono alla tutela igienica, al decoro ed alla pulizia dell’area, mediante la raccolta delle deiezioni canine e di qualunque altro rifiuto prodotto, come anche al loro corretto smaltimento secondo le modalità previste dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.”
MOTIVAZIONE – Il richiamo di questo comma è specifico per le aree cani. Però la raccolta delle deiezioni, così come l’obbligo di avere con sé strumenti idonei per la raccolta delle stesse, riguarda tutte le aree verdi. Quindi si è preferito inserirli anche e soprattutto al comma 1.
NUOVO COMMA
Proposta di emendamento – Si propone di inserire un nuovo comma avente il seguente testo:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“È vietato introdurre cani nei canali, corsi d’acqua, fontane e zone umide e laghetti.”
MOTIVAZIONE – Anche se questo divieto è inserito parzialmente all’art. 62 del presente Regolamento (N.d.R. parla di animali in generale) appare importante richiamarlo anche in questo articolo, così da rendere tale norma chiara ai proprietari, ovvero ai diretti responsabili dei propri cani.
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Leggi e guarda anche:
“Sintesi degli emendamenti”> https://cutt.ly/LkNu3pz
“Quel “pasticciaccio brutto” del Regolamento del Verde… prima puntata.”> https://cutt.ly/8kz2fPp
“Sponsorizzazioni, Notevole interesse pubblico, Catasto del Verde”… seconda puntata>https://cutt.ly/ykQuS84
“Classi di grandezza, nuovi impianti, alberature stradali”… terza puntata>https://cutt.ly/nkDoDri
VAS “Quel Pasticciaccio brutto del Regolamento del Verde”>https://cutt.ly/rkbhD
VIDEO: “Donazioni, vi spieghiamo perchè vogliamo sia modificato il comma 5, Articolo 13 del Regolamento del Verde”> https://cutt.ly/Gk1JO3E