Fruizione, eventi, divieti, destinazione dei proventi nel Regolamento del verde di Roma Capitale


22/02/2021

Fruizione, eventi, divieti, destinazione dei proventi nel Regolamento del verde di Roma Capitale



FRUIZIONE, EVENTI, DIVIETI, DESTINAZIONE DEI PROVENTI nel “Regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale”

Nona puntata sugli emendamenti al testo del Regolamento del Verde inviati dall’Associazione per Villa Pamphilj all’Assemblea Capitolina affinché possano essere valutati e, possibilmente, presentati in sede di discussione.
Ricordiamo che in buona parte degli emendamenti si trovano citati due testi:
1. il testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021) con le modifiche volute dall’Assessora Laura Fiorini> visibile per intero qui: https://cutt.ly/fkzLv7R
2. il testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019) ovvero quello redatto insieme all’Assessora Pinuccia Montanari> visibile per intero qui: https://cutt.ly/0kzK5we.
In altri abbiamo inserito invece le proposte elaborate ex novo dalla nostra associazione, a volte mixando entrambi i testi benché, in forma prioritaria, sia stata mantenuto l’essenza e soprattutto “la sostanza” di quello originale (ovvero quello concordato con Pinuccia Montanari).
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Come accennato nell’articolo precedente, quando si parla di accesso e fruizione nelle Aree Verdi, è opportuno fare un distinguo tra queste ed i parchi storici.
Colpisce al riguardo come il Dipartimento Ambiente, nell’inserire l’articolo 54, comma 7 e 8 sulla gestione e l’utilizzo degli immobili, non abbia distinto chiaramente quelli presenti in parchi, ville e giardini storici da quelli che non lo sono.
Anzi, si è addirittura scelto di far riferimento, attraverso una serie di sospetti rimandi tra un articolo e l’altro, solo agli immobili presenti nei parchi storici: a questo punto, ritenendo sia una scelta poco corretta quanto suscettibile di altre finalità, l’Associazione per Villa Pamphilj chiede, di ambedue i commi, la cancellazione.
Allo stesso modo, nell’articolo riferito agli “eventi”, è opportuno insistere sulla distinzione tra Aree Verdi da una parte e parchi, ville, e giardini storici dall’altra, non permettendo che le autorizzazioni a tenere eventi all’interno di quest’ultimi siano trasferite al Dipartimento Ambiente (inaccettabile acquisizione di competenze!) ma rimangano piuttosto alla Sovrintendenza Capitolina ed alle competenti Soprintendenze statali.
E sempre sullo stesso tema, abbiamo voluto inserire il divieto di organizzare grandi eventi perché assembramenti, usura del manto erboso e manifestazioni estranee alle peculiari caratteristiche dei luoghi che le ospita, finirebbero per svilirne il valore storico-ambientale.
Nel rilascio delle autorizzazioni abbiamo inserito anche un richiamo alla quiete pubblica, mentre troviamo assolutamente inopportuna la proposta di organizzarvi all’interno eventi ciclomotoristici e spettacoli viaggianti.
Ancora, in merito alle autorizzazioni per gli eventi, abbiamo proposto l’inserimento di un nuovo comma che escluda dal riceverle (non solo per 2 anni, così come proposto dal Dipartimento) coloro che si sono resi responsabili di gravi inadempienze.
Ancora, sollecitiamo sia ripristinato il divieto all’utilizzo dei barbecue all’interno di tutte le aree verdi: questo divieto era stato cancellato perché secondo il Dipartimento Ambiente “in molte aree è consentito”, mentre, a nostro avviso, va lasciato e inserita la dicitura “salvo nelle aree consentite”.
Infine, in merito ad eventuali sanzioni pecuniarie, abbiamo avanzato una proposta a cui teniamo molto, ovvero la possibilità i loro proventi siano destinati alle aree o a parchi, ville e giardini storici in cui sono state elevate.
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CAPITOLO 4 “FRUIZIONE DI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI ED ALTRE AREE VERDI”
Articolo 54 – Accesso e fruizione
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“1. Le aree verdi pubbliche sono fruite liberamente da tutti salvo limitazioni prescritte dalla vigente normativa e/o dall’Amministrazione Capitolina per esigenze di tutela delle medesime nonché di sicurezza e pubblica incolumità. Non sono ammesse limitazioni alla fruibilità a particolari categorie di utenti o con riferimento a loro qualità o stati (ad es.: residenza comunale e/o municipale, cittadinanza, ecc.).
2. Le aree verdi, nel rispetto della legge e dei regolamenti, sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività ludiche e sociali, fisico-motorie, per il riposo, lo studio e l’osservazione della natura. Tali attività non devono arrecare disturbo ad altri frequentatori né cagionare danni o mettere a rischio la conservazione e l’integrità dell’ambiente naturale, la flora e la fauna, nonché i manufatti e le infrastrutture ivi presenti.
3. La fruizione delle aree verdi da parte dei cittadini accompagnati dagli animali domestici deve essere compatibile con il decoro, il rispetto della sicurezza e la sensibilità degli altri fruitori.
4. I parchi, le ville, i giardini e in generale tutte le aree verdi urbane non recintate, sono aperte al pubblico senza limitazioni di orario.
5. Per le aree verdi urbane recintate è prevista l’apertura e la chiusura dei cancelli d’ingresso negli orari stabiliti dall’Amministrazione.
6. L’Amministrazione Capitolina si riserva la possibilità di realizzare, all’interno delle aree adibite a verde pubblico, circoscritte aree ad accesso limitato alla collettività all’uopo appositamente segnalate e/o recintate, con lo scopo di preservarne l’integrità ambientale e la biodiversità nonché per comprovate ragioni di sicurezza urbana e incolumità pubblica. L’accesso a tali aree sarà consentito agli addetti alla manutenzione del verde e ai cittadini, ove possibile, previa organizzazione di apposite visite guidate a scopo didattico.
7. Relativamente alla gestione degli immobili che insistono su parchi, giardini ed aree verdi Il Dipartimento Tutela Ambientale sulla base dell’elenco di cui al comma 6 dell’art. 15 del presente Regolamento, entro il 31 marzo di ogni anno predispone il piano degli interventi manutentivi occorrenti per la salvaguardia e fruibilità degli immobili di propria competenza, accompagnato da una stima di massima dei lavori minimi eventualmente necessari allo scopo. Il piano è pubblicato nei 15 giorni successivi.
8. Qualora il bene risulti inutilizzato, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma precedente, chiunque può presentare, mediante posta elettronica certificata proposte relative alla possibile utilizzazione del bene. Entro il 30 settembre di ogni anno il Dipartimento Tutela Ambientale pubblica sul sito istituzionale il piano di gestione degli immobili di competenza. Tutti gli atti di disposizione relativi agli immobili di competenza sono consultabili anche attraverso un apposito collegamento ipertestuale inserito nel catasto del verde”
Proposta di emendamento – Si propone all’art. 54 la cancellazione dei commi 7 e 8
MOTIVAZIONE – E’ inaccettabile l’inserimento dei commi 7 (e il relativo riferimento al comma 6 dell’art. 15) ed 8 perché affidano implicitamente al Dipartimento Ambiente la concessione, l’uso ed il piano di gestione degli immobili, escludendo a priori il parere (o possesso) della Sovrintendenza Capitolina e del Dipartimento al Patrimonio. Appare inoltre troppo semplicistica la facilità con la quale si permetterebbe la concessione, seppur “occasionale” degli immobili (attraverso l’invio di una email PEC) ed il relativo utilizzo “a terzi”, ovvero a chiunque: questa scelta potrebbe attivare usi speculativi degli immobili (fiere, vendita al dettaglio, mercatini) che invece dovrebbero conservare un utilizzo legati alle caratteristiche insite dei parchi e delle ville storiche, ovvero storico-ambientale.
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Art. 57 – Eventi e manifestazioni sulle aree pubbliche destinate a verde
Al comma 1
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“All’interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni compatibili con gli scopi e le funzioni degli stessi, a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, purché consentano la fruizione pubblica delle aree e non abbiano impatto ambientale rilevante sul paesaggio complessivo, la vegetazione e le attrezzature. Ai fini della salvaguardia delle piante e dell’ambiente si applicano le disposizioni di cui all’art. 35 del presente Regolamento relative ai cantieri e alle strutture temporanee.”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo del comma 1 con il seguente:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“All’interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni compatibili con gli scopi e le funzioni degli stessi, a carattere ambientale, culturale e/o sportivo (con esclusione di quelle di tipo motoristico, ciclo-motoristico e di spettacolo viaggiante), purché consentano la fruizione pubblica delle aree e non abbiano impatto ambientale rilevante sul paesaggio complessivo, la vegetazione e le attrezzature. Ai fini della salvaguardia delle piante e dell’ambiente si applicano le disposizioni di cui all’art. 35 del presente Regolamento relative ai cantieri e alle strutture temporanee.”
MOTIVAZIONE – Non è opportuno permettere all’interno dei parchi, giardini e delle aree verdi spettacoli di tipo motoristico, ciclo-motoristico, nonché gli spettacoli viaggianti in quanto di forte impatto sonoro e ambientale. Si mantiene del testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021) il periodo “Ai fini della salvaguardia delle piante e dell’ambiente si applicano le disposizioni di cui all’art. 35 del presente Regolamento relative ai cantieri e alle strutture temporanee”
Al comma 2
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“Gli eventi e le manifestazioni, di cui al comma precedente, da tenersi in parchi, giardini, anche storici, aree verdi di Roma Capitale devono essere preventivamente autorizzati dalle Strutture amministrative competenti per materia (es: Cultura e Sport) e in ogni caso dal Dipartimento Tutela ambientale o dal Municipio consegnatario dell’area.”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo del comma 2 con il seguente:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“Gli eventi e le manifestazioni, di cui al comma precedente, da tenersi in parchi, giardini, anche storici, aree verdi di Roma Capitale devono essere preventivamente autorizzati dal Dipartimento Cultura o dal Dipartimento Sport e dal Dipartimento Tutela Ambientale o dai Municipi territorialmente competenti. Per le ville storiche, di cui al Capitolo 3 del presente Regolamento, e per le aree soggette a vincolo, l’autorizzazione, di cui al precedente art. 50, è subordinata al parere della Sovrintendenza Capitolina e delle competenti Soprintendenze statali. Fatto salvo l’assolvimento di ogni adempimento previsto dalla normativa statale e regionale e da provvedimenti e regolamentazioni locali, il possesso di specifici requisiti e/o l’assolvimento di eventuali specifiche indicazioni prescrittive nell’ambito delle procedure amministrative di legittimazione all’esercizio e/o di concessione dell’area, le manifestazioni e gli eventi programmati in aree verdi pubbliche o aperte al pubblico di proprietà di Roma Capitale sono assoggettate alle misure di tutela di cui ai successivi commi, in considerazione del fatto che tali localizzazioni non sono da intendersi quali meri sfondi degli eventi, ma costituiscono un rilevante valore aggiunto intrinseco alle finalità degli stessi.”
MOTIVAZIONE – Questo comma stabilisce le autorizzazioni per eventi da tenersi anche all’interno dei parchi e dei giardini storici. E’ inaccettabile conferire tale facoltà al solo Dipartimento Ambiente o ai Dipartimenti Sport e Cultura, piuttosto deve essere di pertinenza della Sovrintendenza Capitolina e delle competenti Soprintendenze locali le quali provvedono alle misure di tutela necessarie.
Al comma 3
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“Gli organizzatori depositano richiesta di autorizzazione alle strutture di cui al comma 2, allegando relazione dettagliata, planimetria dello stato di fatto, progetto e piano di ripristino dei luoghi, documentazione fotografica dell’area destinata al progetto, descrizione dell’evento e delle installazioni previste, illustrandone la fattibilità. Alla richiesta di autorizzazione deve essere altresì allegata la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di non essere incorso nei due anni precedenti nelle violazioni di cui al successivo comma 9 del presente articolo.”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo del comma 3 con il seguente:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“Gli organizzatori sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione, alle strutture di cui al comma 2, allegando relazione dettagliata, planimetria dello stato di fatto, di progetto e di ripristino dei luoghi, documentazione fotografica dell’area destinata al progetto, descrizione dell’evento e delle installazioni previste, illustrandone la fattibilità con riferimento all’area di cui sono richiesti l’occupazione e l’utilizzo”
MOTIVAZIONE – il testo proposto appare più congruo. Inoltre, per le autorizzazioni necessarie, appare ridotto il periodo (due anni) precedente all’evento nel quale non si è intercorsi nelle violazioni di cui al comma 9 del presente articolo. Al successivo comma 10 vengono esplicate più compiutamente la procedura in merito in tal senso.
Al comma 4
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“L’organizzatore dell’evento e l’utilizzatore dell’area agiscono con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all’ambiente, alla vegetazione, agli immobili e arredi presenti; sono obbligati, rispondendo in solido, alla pulizia dello spazio occupato e al ripristino delle aree a proprie spese in conformità al presente Regolamento e alle prescrizioni dettate dal Dipartimento Tutela Ambientale o dalla Direzione Tecnica del Municipio competente”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo del comma 4 con il seguente:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo, a carico dell’utilizzatore autorizzato, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all’ambiente, alla vegetazione, agli immobili e arredi presenti, ma anche per la tutela della quiete pubblica; comporta, altresì, l’obbligo di pulizia dello spazio occupato e la rimozione degli eventuali effetti pregiudizievoli individuati da parte delle strutture preposte, Dipartimento Tutela Ambientale ovvero Direzione Tecnica Municipio, di Roma Capitale al termine delle manifestazioni.”
MOTIVAZIONE – il testo proposto appare più congruo. Inoltre per il rilascio dell’autorizzazione è specificato l’obbligo dell’utilizzatore ad agire con diligenza richiesta ai fini di prevenire un danno. C’è inoltre un richiamo a tutelare la quiete pubblica.
Al comma 5
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“Le operazioni di cui al comma 4 devono concludersi, entro il termine perentorio stabilito nel provvedimento di autorizzazione e in assenza, entro le 48 ore successive alla fine dell’evento.”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo del comma 5 con il seguente:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni tutte le spese occorrenti per le operazioni inerenti l’organizzazione dell’iniziativa, la completa pulizia dell’area e il ripristino dello spazio occupato con la rimozione di tutte le eventuali installazioni inserite che dovranno avvenire, obbligatoriamente, a conclusione della manifestazione autorizzata ed entro il termine, perentorio, che sarà riportato nel provvedimento di autorizzazione, ed in assenza, entro le 24 ore successive alla fine dell’evento.”
MOTIVAZIONE – In questo testo vengono circoscritte più compiutamente le operazioni inerenti la pulizia dell’area e soprattutto la tempistica: 48 ore sono troppe in quanto rappresentano un’eccessiva limitazione alla fruizione dell’area nella quale si è svolta l’iniziativa; ancora, perchè le installazioni inserite, qualora lasciate incustodite, potrebbero rappresentare un pericolo per gli altri frequentatori.
Al comma 8
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“Lo svolgimento di grandi manifestazioni dovrà essere programmato in modo da limitare l’impatto negativo sull’ambiente esistente e salvaguardare la singola area anche attraverso la limitazione per ogni anno del numero di iniziative.”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo del comma 8 con il seguente:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“Lo svolgimento di grandi manifestazioni dovrà essere programmato annualmente in modo da limitare l’impatto sull’ambiente esistente e da limitare il numero di iniziative per anno nella misura della compatibilità di ciascuna area verde. Per tutelarne l’alto valore storico-ambientale, nei parchi e nei giardini storici sono vietate le grandi manifestazioni.”
MOTIVAZIONE – Il testo proposto inserisce la programmazione annuale, e la limitazione per anno. Per le peculiarità uniche insite nei parchi e giardini storici e la loro relativa tutela, si ritiene opportuno inserire al testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019) il seguente periodo “Per tutelarne l’alto valore storico-ambientale, nei parchi e nei giardini storici sono vietate le grandi manifestazioni”
NUOVO COMMA
Proposta emendamento – Si propone di inserire un nuovo comma avente il seguente testo:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“Il titolare dell’autorizzazione, che si sia reso responsabile di gravi inadempienze, non potrà ottenere il rilascio di altra autorizzazione per manifestazioni anche ove agisca in nome e per conto di terzi o partecipi.”
MOTIVAZIONE – Occorre escludere sempre dalle manifestazioni (e non solo per un periodo di due anni così come proposto dall’art. 57 comma 9 del Testo emendato – decisione di Giunta del 12 gennaio 2021) coloro che si sono resi responsabili di gravi inadempienze.
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All’art. 62
Al comma 1 lettera s
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“accendere fuochi, detenere e/o utilizzare petardi, fuochi d’artificio, lanterne e prodotti simili, fornelli a gas e elettrici per qualsiasi uso”
Proposta di emendamento – Si propone al comma 1 lettera s di inserire dopo la parola “simili” le parole “barbecue (salvo nelle aree consentite) ”
MOTIVAZIONE – E’ bene ricordare che esiste un divieto, salvo nelle aree predisposte, di accendere il barbecue. Se non è specificato in modo chiaro, gli utenti saranno indotti a pensare che è consentito ovunque.
Al comma 1 lettera t
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“produrre rumori molesti”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo del comma 1 lettera t con il seguente:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“provocare rumori molesti (ad es: con apparecchi di amplificazione del suono, generatori di corrente elettrica ecc.)”
MOTIVAZIONE – Occorre specificare quali siano i rumori “molesti”. In caso contrario chi stabilisce se un rumore è molesto oppure no? Per questo è opportuno darne una definizione come ad esempio quelli prodotti da apparecchi di amplificazione e dai generatori di corrente.
Al comma 2 lettera b
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“appendere o agganciare agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere mediante l’uso di supporti che possano arrecarvi danno”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo al comma 2 lettera b con il seguente:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, anche mediante l’uso di supporti metallici”
MOTIVAZIONE – Occorre non essere “possibilisti” ed aspettare che venga prodotto un danno. Piuttosto, vanno vietati tout court.
NUOVO COMMA
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
Proposta di emendamento – Si propone di inserire un nuovo comma avente il seguente testo:
“utilizzare skate e monopattini elettrici”
MOTIVAZIONE – questi mezzi di trasporto possono raggiungere velocità elevate e rappresentare un pericolo per gli altri frequentatori. Ancora, in caso di mezzi a noleggio, non è previsto il loro recupero in molte aree verdi e parchi storici: ciò ne comporta ormai un capillare e indiscriminato abbandono.
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CAPITOLO 5 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 66 – Destinazione dei proventi e delle sanzioni
Al comma 1
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dall’applicazione del presente Regolamento, così come quelli pervenuti dalle somme versate a titolo di diritti di istruttoria collegati allo svolgimento di incombenze amministrative previste nel Regolamento medesimo, saranno introitati, previa verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, su apposito capitolo di bilancio del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, che destinerà tali risorse ad interventi di cura e miglioramento del verde urbano”
Proposta di emendamento – Si propone di inserire dopo la parola “urbano” le seguenti parole: “preferibilmente nelle aree verdi o nei parchi e giardini storici in cui le sanzioni sono state elevate”
MOTIVAZIONE – Si è voluto inserire la possibilità di ripagare direttamente l’area verde nella quale sono state elevate le sanzioni amministrative
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“Sintesi degli emendamenti”> https://cutt.ly/LkNu3pz
“Quel “pasticciaccio brutto” del Regolamento del Verde… prima puntata.”> https://cutt.ly/8kz2fPp
“Sponsorizzazioni, Notevole interesse pubblico, Catasto del Verde”… seconda puntata> https://cutt.ly/ykQuS84
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VAS “Quel Pasticciaccio brutto del Regolamento del Verde”> https://cutt.ly/rkbhD
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