22/01/2023
“Gli eventi impossibili.”
Sono quelli che mortificano i parchi storici della nostra Città. Ed è per questo motivo che non possiamo che condividere il pensiero degli “Amici di Villa Borghese”, espresso nel post pubblicato qui di seguito.
Perché i grandi eventi, le manifestazioni impattanti, con forti assembramenti, estranee alle caratteristiche peculiari dei parchi storici provocano l’inevitabile usura del manto erboso, sviliscono il valore storico-ambientale, senza apportare loro alcun vantaggio, anzi.
E non è un caso che la nostra Associazione, insieme a VAS, Verdi Ambiente e Società, aveva presentato durante la fine della precedente consiliatura una serie di emendamenti al “Regolamento Capitolino del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale” alcuni dei quali riguardanti proprio questa tipologia di eventi.
Emendamenti che ripresenteremo quanto prima proprio perché riteniamo necessarie e fondamentali. Qui di seguito ecco alcune nostre proposte:
CAPITOLO 3 PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE
Art. 57 – Eventi e manifestazioni sulle aree pubbliche destinate a verde
Al comma 1
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“All’interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni compatibili con gli scopi e le funzioni degli stessi, a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, purché consentano la fruizione pubblica delle aree e non abbiano impatto ambientale rilevante sul paesaggio complessivo, la vegetazione e le attrezzature. Ai fini della salvaguardia delle piante e dell’ambiente si applicano le disposizioni di cui all’art. 35 del presente Regolamento relative ai cantieri e alle strutture temporanee.”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo del comma 1 con il seguente:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“All’interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni compatibili con gli scopi e le funzioni degli stessi, a carattere ambientale, culturale e/o sportivo (con esclusione di quelle di tipo motoristico, ciclo-motoristico e di spettacolo viaggiante), purché consentano la fruizione pubblica delle aree e non abbiano impatto ambientale rilevante sul paesaggio complessivo, la vegetazione e le attrezzature. Ai fini della salvaguardia delle piante e dell’ambiente si applicano le disposizioni di cui all’art. 35 del presente Regolamento relative ai cantieri e alle strutture temporanee.”
Motivazione – Non è opportuno permettere all’interno dei parchi, giardini e delle aree verdi spettacoli di tipo motoristico, ciclo-motoristico, nonché gli spettacoli viaggianti in quanto di forte impatto sonoro e ambientale. Si mantiene del testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021) il periodo “Ai fini della salvaguardia delle piante e dell’ambiente si applicano le disposizioni di cui all’art. 35 del presente Regolamento relative ai cantieri e alle strutture temporanee”
Al comma 8
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“Lo svolgimento di grandi manifestazioni dovrà essere programmato in modo da limitare l’impatto negativo sull’ambiente esistente e salvaguardare la singola area anche attraverso la limitazione per ogni anno del numero di iniziative.”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo del comma 8 con il seguente:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“Lo svolgimento di grandi manifestazioni dovrà essere programmato annualmente in modo da limitare l’impatto sull’ambiente esistente e da limitare il numero di iniziative per anno nella misura della compatibilità di ciascuna area verde. Per tutelarne l’alto valore storico-ambientale, nei parchi e nei giardini storici sono vietate le grandi manifestazioni.”
Motivazione – Il testo proposto inserisce la programmazione annuale, e la limitazione per anno. Per le peculiarità uniche insite nei parchi e giardini storici e la loro relativa tutela, si ritiene opportuno inserire al testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019) il seguente periodo “Per tutelarne l’alto valore storico-ambientale, nei parchi e nei giardini storici sono vietate le grandi manifestazioni”
Nuovo comma
Proposta emendamento – Si propone di inserire un nuovo comma avente il seguente testo:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“Il titolare dell’autorizzazione, che si sia reso responsabile di gravi inadempienze, non potrà ottenere il rilascio di altra autorizzazione per manifestazioni anche ove agisca in nome e per conto di terzi o partecipi.”
Motivazione – Occorre escludere sempre dalle manifestazioni (e non solo per un periodo di due anni così come proposto dall’art. 57 comma 9 del Testo emendato – decisione di Giunta del 12 gennaio 2021) coloro che si sono resi responsabili di gravi inadempienze.
CAPITOLO 5 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 66 – Destinazione dei proventi e delle sanzioni
Al comma 1
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dall’applicazione del presente Regolamento, così come quelli pervenuti dalle somme versate a titolo di diritti di istruttoria collegati allo svolgimento di incombenze amministrative previste nel Regolamento medesimo, saranno introitati, previa verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, su apposito capitolo di bilancio del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, che destinerà tali risorse ad interventi di cura e miglioramento del verde urbano”
Proposta di emendamento – Si propone di inserire dopo la parola “urbano” le seguenti parole: “preferibilmente nelle aree verdi o nei parchi e giardini storici in cui le sanzioni sono state elevate”
Motivazione – Si è voluto inserire la possibilità di ripagare direttamente l’area verde nella quale sono state elevate le sanzioni amministrative
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