20/02/2021
Parchi, Ville e Giardini Storici nel Regolamento del Verde di Roma Capitale – Parte Prima
PARCHI, VILLE E GIARDINI STORICI DI ROMA CAPITALE nel “Regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale”: Parte Prima
Settima puntata sugli emendamenti al testo del Regolamento del Verde inviati dall’Associazione per Villa Pamphilj all’Assemblea Capitolina affinché possano essere valutati e, possibilmente, presentati in sede di discussione.
Ricordiamo che in buona parte degli emendamenti si trovano citati due testi:
1. il testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021) con le modifiche volute dall’Assessora Laura Fiorini> visibile per intero qui: https://cutt.ly/fkzLv7R
2. il testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019) ovvero quello redatto insieme all’Assessora Pinuccia Montanari> visibile per intero qui: https://cutt.ly/0kzK5we.
In altri abbiamo inserito invece le proposte elaborate ex novo dalla nostra associazione, a volte mixando entrambi i testi benché, in forma prioritaria, sia stata mantenuto l’essenza e soprattutto “la sostanza” di quello originale (ovvero quello concordato con Pinuccia Montanari).
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Questa è ovviamente la parte che più ci sta a cuore, perché tratta la disciplina dei parchi, dei giardini e delle ville storiche della nostra Città.
Sono dunque, numerosi, gli emendamenti presentati che riguardano la gestione, l’utilizzo, la fruizione, la sorveglianza, le attività consentite, la gestione degli immobili, le affissioni… ed è questo il motivo per cui li presentiamo qui, suddivisi in due parti.
Affronteremo, innanzitutto, la figura del “CURATORE che, introdotta nel testo del febbraio del 2019, viene riproposta anche in quello cosiddetto “coordinato” del gennaio 2021.
Questo incarico, riconosciuto ormai fondamentale per la gestione e la cura dei parchi storici dev’essere, a nostro avviso, individuato attraverso un bando internazionale e non nominando, semplicemente, un funzionario proveniente dal Dipartimento Ambiente.
Non solo, parchi come villa Doria Pamphilj, villa Ada e villa Borghese, non possono essere gestiti da una sola persona e, stante la loro estensione ed importanza, per ciascuno andrebbe nominato un “curatore” responsabile.
Altri punti oggetto dei nostri emendamenti riguardano:
– la chiusura e l’apertura dei parchi storici, attività che andrebbe affidata a personale che già opera all’interno dei parchi (ad esempio un giardiniere/custode come avvenuto fin dall’apertura e fino a due anni fa per villa Pamphilj);
– la custodia delle chiavi, i cui affidatari devono essere soggetti espressamente incaricati e responsabili, dal punto di vista penale e civile, della loro corretta custodia;
– il divieto di imbrattare alberi, utilizzare strutture gonfiabili, svolgere attività ludiche e sportive che, potenzialmente, siano in grado di arrecare danni al Patrimonio storico-ambientale;
– i principi fondamentali delle attività consentite.
Tutti articoli IMPORTANTISSIMI a cui, solo una CORRETTA formulazione, può garantire la reale tutela dei parchi e delle ville storiche della Capitale.
CAPITOLO 3 PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE
Art. 42 – Parchi, ville e giardini storici di Roma Capitale
Al comma 3
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021):
“All’interno della Direzione competente alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale viene individuato un Curatore per ciascun Parco storico ovvero per gruppi di Parchi storici omogenei per tipologia, caratteristiche storico/architettoniche, localizzazione. Al Curatore sono attribuiti tutti i compiti di coordinamento della cura, tutela, valorizzazione e gestione del Parco o dei Parchi storici e sono richiesti titoli professionali idonei al bene da gestire”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il comma 3 con il seguente:
“Al fine di tutelare e promuovere la gestione dei parchi storici viene individuato per titoli e competenza professionali, attraverso una selezione internazionale pubblica, un curatore per ciascun parco storico di dimensione superiore ai 70 ettari e un curatore per gruppi di parchi storici omogenei per tipologia, caratteristiche storico/architettoniche e localizzazione. Al Curatore, che deve possedere una comprovata e specifica competenza professionale tecnico-scientifica e storico-estetica, sono attribuiti i compiti di coordinamento della cura, tutela, valorizzazione e gestione nonché della comunicazione e promozione del parco o dei parchi affidatogli.”
MOTIVAZIONE – Il testo riguarda la garanzia che si intende avere da questa nuova figura che deve essere super partes e possedere una comprovata esperienza e competenza professionale. Per questo motivo è determinante individuarla attraverso un bando pubblico internazionale e non all’interno della Direzione Tutela Ambientale. Vista l’estensione di alcuni parchi storici (quali villa Doria Pamphilj, villa Borghese e villa Ada) è opportuno inoltre prevedere un curatore per ciascuno di questi.
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Art. 43 – Interventi a carattere gestionale
Al comma 4
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021):
“Per la salvaguardia della biodiversità specifica di ogni parco, il Dipartimento Tutela Ambientale può disporre la chiusura di porzioni dello stesso, rendendole accessibili solo per attività didattiche e scientifiche autorizzate.”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo del comma 4 con il seguente:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“Per la salvaguardia della biodiversità specifica di ogni parco, può esser disposta la chiusura di porzioni dello stesso, lasciandole accessibili solo per attività didattiche e scientifiche autorizzate.”
MOTIVAZIONE – L’eventuale chiusura di porzioni del parco i similari decisioni sono di pertinenza del Curatore del Parco.
Al comma 5
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021):
“Per la salvaguardia di particolari specie vegetali o animali il Dipartimento Tutela Ambientale può interdire il transito anche temporaneo in limitate porzioni del parco”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo del comma 5 con il seguente:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“Per la salvaguardia di particolari specie vegetali o animali può essere interdetto il transito anche temporaneo in porzioni di parco temporaneamente recintate.”
MOTIVAZIONE – Eventuali interdizioni o decisioni similari sono di pertinenza del Curatore del Parco
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Art. 45 – Chiusura ed apertura dei parchi storici
Al comma 1
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021):
“I Parchi, le Ville, i Giardini storici pubblici ed i complessi immobiliari in essi presenti sono aperti al pubblico secondo orari e modalità stabiliti da Roma Capitale e indicati agli ingressi. L’Amministrazione di Roma Capitale provvede a garantirne l’apertura e la chiusura tramite personale interno o affidamento a terzi”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo del comma 1 con il seguente:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“I Parchi, le Ville, dei Giardini storici pubblici sono aperti al pubblico secondo orari e modalità stabiliti da Roma Capitale, riportati su idonea cartellonistica posizionata presso ciascun accesso.”
MOTIVAZIONE – In questo articolo non è opportuno inserire i complessi immobiliari in quanto potrebbero avere, nel caso siano stati affidati tramite bando pubblico, diverse modalità di fruizione. Inoltre non appare opportuno affidare a terzi una funzione così delicata, sia per questioni legate alla “sicurezza”, sia per assicurare puntualità di orari di apertura e chiusura: da scelte effettuate in un recente passato, risulta come i “terzi”, siano spesso residenti ad eccessiva distanza dal parco affidato. Per questo, tali funzioni, sono qualitativamente e quantitativamente meglio assicurate da personale situato in loco, come ad esempio custodi o giardinieri/custodi.
NUOVO COMMA
N.d.R. già testo originario, ex comma 2 (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
Proposta di emendamento – Si propone di inserire un nuovo comma avente il seguente testo:
“L’accesso agli edifici presenti all’interno dei parchi storici è consentito solo negli orari specificamente indicati e secondo le regole indicate agli ingressi.”
MOTIVAZIONE – Gli edifici presenti all’interno dei parchi storici, qualora affidati attraverso un bando, possono avere modalità di fruizione differenti rispetto a quelli di apertura/chiusura dei parchi storici. Per questo motivo appare congruo introdurre un comma specifico.
Al comma 4
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021):
“La gestione e la custodia delle chiavi dei cancelli dei parchi storici è assegnata al personale del Dipartimento Tutela Ambientale responsabile del parco storico, che può fornirne copia ai soggetti autorizzati nonché, se necessario, agli organismi impegnati nelle attività di Protezione Civile e di tutela della pubblica incolumità e pubblica sicurezza. I nominativi dei possessori delle chiavi devono essere conoscibili i e depositati presso l’ufficio del Dirigente della Direzione competente alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale e aggiornati tempestivamente.”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire al comma 4 il seguente testo:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“La gestione e la custodia delle chiavi dei cancelli dei parchi storici è assegnata al personale del Dipartimento Tutela Ambientale responsabile del parco storico, che può fornirne copia ai soggetti autorizzati per motivi legati alla manutenzione, nonché, se necessario, agli organismi impegnati nelle attività di Protezione Civile e di tutela della pubblica incolumità e pubblica sicurezza. I nominativi dei possessori delle chiavi devono essere noti e depositati presso l’ufficio del Dirigente competente alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale e aggiornati all’occorrenza.”
MOTIVAZIONE – Tra i soggetti autorizzati ad avere una copia delle chiavi dei cancelli occorre identificarne la motivazione. Per questo è opportuno inserire le parole “legati alla manutenzione”. In caso contrario non risulta comprensibile il motivo di tale autorizzazione.
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Art. 46 – Utilizzo dei tappeti erbosi
Al comma 1
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021):
“L’uso intensivo dei tappeti erbosi, tenuto conto delle condizioni climatiche e della ridotta estensione di superfici non idonee a sopportare la concentrazione di un numero eccessivo di persone, può produrre un effetto fortemente negativo sul loro stato di conservazione e sui relativi costi di manutenzione.”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo del comma 1 con il seguente:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“L’uso intensivo dei tappeti erbosi, tenuto conto delle condizioni climatiche e della ridotta estensione di superfici che non sono in grado di sopportare la concentrazione di un numero eccessivo di persone, ha un impatto negativo sullo stato di conservazione di prati e sui costi di manutenzione.”
MOTIVAZIONE – Un uso intensivo dei tappeti erbosi produce di fatto un impatto negativo sullo stato di conservazione dei prati. Non si condivide pertanto la supposizione di tale effetto.
Al comma 2
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021):
“Il Dipartimento Tutela Ambientale, al fine di garantire la conservazione dei tappeti erbosi e di contenerne i costi di manutenzione con apposito provvedimento disciplina l’uso dei medesimi distinguendo:”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo del comma 2 con il seguente:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“Pertanto, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni regolamentari vigenti, per garantire la conservazione dei tappeti erbosi e per contenere i costi di manutenzione è necessario regolamentarne le possibilità di utilizzo da parte del pubblico, sulla base della seguente classificazione:”
MOTIVAZIONE – Occorre comunque fare riferimento alle altre disposizioni regolamentari vigenti e classificare l’utilizzo dei tappeti erbosi da parte del pubblico. Non è quindi necessario fare un provvedimento disciplinare peraltro non specificato adeguatamente.
Al comma 2 lettera b
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021
“tappeti erbosi ad “uso limitato: accessibili per attività non usuranti;”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo del comma 2 lettera b con il seguente:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“tappeti erbosi ad “uso controllato”: sono accessibili per attività non usuranti (sosta, lettura, riposo, ginnastica)”
MOTIVAZIONE – Un uso controllato è cosa diversa da un uso limitato, perché il limite non può essere fatto senza il controllo che quindi è prioritario a prescindere. E’ altresì importante specificare quali siano le attività non usuranti, così da non intercorrere in facili equivoci.
Al comma 3
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“E’ facoltà dell’Amministrazione recintare i tappeti erbosi con elementi facilmente rimovibili aventi caratteristiche che ne garantiscano l’armonico inserimento nello specifico contesto ambientale.”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo del comma 3 con il seguente:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“Le recinzioni di delimitazione dei tappeti erbosi devono essere costituite da elementi facilmente rimovibili, aventi caratteristiche che ne consentano un opportuno inserimento nello specifico contesto ambientale.”
MOTIVAZIONE – Le recinzioni devono essere elementi facilmente rimovibili così da non creare un forte impatto nel contesto storico ambientale in cui sono collocati. Devono altresì essere in grado di contenere le condizioni climatiche estreme (forte vento e pioggia) provocate dal cambiamento climatico verificatosi negli ultimi anni.
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Art. 47 – Fruizione dei parchi e giardini storici
Al comma 4 lettera a
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“causare danni al patrimonio architettonico monumentale/artistico anche con scritte e graffiti, agli edifici, alle strutture all’interno dei parchi e dei giardini storici, alle recinzioni e ai cancelli di ingresso;”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo del comma 4 lettera a con il seguente:
“causare danni al patrimonio architettonico monumentale, artistico e arboreo con scritte e graffiti, agli edifici, alle strutture all’interno dei parchi e dei giardini storici, alle recinzioni e ai cancelli di ingresso;”
MOTIVAZIONE – E’ importante inserire in questo comma il divieto di affissione e di scritte sul patrimonio arboreo dei parchi e delle ville storiche.
Al comma 4 lettera e
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“utilizzare strutture gonfiabili e, salvo quanto previsto agli artt. 48 e 50 del presente regolamento, generatori di corrente;”
Proposta di emendamento – Si propone di cancellare la lettera e
MOTIVAZIONE – L’utilizzo di generatori per le strutture gonfiabili può rivelarsi rumorosa e pericolosa e quindi poco confacente ad una corretta fruizione dei parchi e delle ville storiche.
NUOVO COMMA
Proposta di emendamento – Si propone di inserire un nuovo comma avente il seguente testo:
“svolgere attività ludiche e sportive, individuali o di gruppo, che possano arrecare potenziali danni ai beni storici- monumentali ed ambientali”
MOTIVAZIONE – Questo divieto si rende necessario in quanto spesso elementi architettonici ed arborei sono utilizzati per attività ludiche e sportive quali: arrampicata su muri e rami, trazioni con corde e nastri su rami (anche su giovani esemplari), allenamenti di tennis o calcio con ribattute su muri monumentali, corse e accelerate su scalinate, corse con biciclette in lastricati e scalee monumentali ecc. ecc. In questo senso è importante inserire un vero e proprio divieto in quanto “il danneggiamento” riguarda un fatto già compiuto. Invece occorre impedire che un comportamento scorretto, reiterato nel tempo, possa determinare un danno futuro.
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Art. 48 Attività consentite: principi generali
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“Attività consentite: principi generali
1. Le attività promovibili all’interno dei parchi storici, ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, devono rispettare le norme dettate dal presente Regolamento ed in particolare:
a. essere rispettose del carattere storico dei parchi sotto il profilo paesaggistico, ambientale e culturale;
b. soddisfare l’esigenza dei cittadini di fruire di spazi verdi di elevata qualità paesaggistica, culturale e ambientale e a garantire la più ampia frequentazione possibile in tutte le fasce orarie da parte di cittadini di tutte le età;
c. essere organizzate in modo da garantire il controllo dell’accesso e di sorveglianza durante gli eventi;
d. essere compatibili con la programmazione delle attività di manutenzione e con la conservazione del complesso paesistico;
e. svolgersi, per quanto possibile, su aree pavimentate e/o su camminamenti esistenti.
2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al successivo art. 50 le attività sono distinte in:
a) compatibili, quando sono coerenti con il valore culturale dei parchi, non pregiudicano la loro conservazione né rischiano di arrecare danni;
b) compatibili con prescrizioni, ovvero ammesse a determinate condizioni;
c) incompatibili, quindi non ammesse in nessun caso.
3. La compatibilità di usi ed attività è valutata:
– in funzione della frequenza quotidiana, settimanale, mensile, annua o occasionale;
– in rapporto alla necessità di utilizzare particolari attrezzature;
– in ragione degli impatti sui luoghi, anche in termini di sostenibilità, di usura degli stessi e di ricadute manutentive e gestionali”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo dell’articolo 48 con il seguente:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“1. Ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, le attività promovibili all’interno dei parchi storici devono rispettare le norme di carattere generale dettate dal presente Regolamento ed inoltre:
a. essere rispettose del carattere storico dei parchi sotto il profilo paesaggistico, ambientale e culturale;
b. tendere a soddisfare l’esigenza dei cittadini di fruire di spazi verdi di elevata qualità paesaggistica, culturale e ambientale e a garantire la più ampia frequentazione possibile in tutte le fasce orarie da parte di cittadini di tutte le età;
c. avere un carattere culturale, volto ad evidenziare il valore dei parchi attraverso attività formative, didattiche e ricreative correlate a: architettura del paesaggio e dei giardini, botanica, botanica storica, agronomica, storia dei parchi, espressioni artistiche, percorsi per il benessere ecc.;
d. essere organizzate in funzione delle possibili modalità di controllo dell’accesso e di sorveglianza durante gli eventi;
e. essere compatibili con la programmazione delle attività di manutenzione e con la conservazione del complesso paesaggistico;
f. privilegiare l’uso di aree pavimentate o comunque già dedicate al calpestio (superfici drenanti).
2. Un uso troppo intenso o scorretto dei parchi storici ha dirette conseguenze sulla conservazione sotto il profilo paesaggistico e ambientale, comportando consumo e decadimento dei tappeti erbosi, danneggiamento di alberi e arbusti o di strutture architettoniche, di elementi decorativi, inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo.
3. In relazione ai rischi di depauperamento e danneggiamento del patrimonio dei parchi storici e in relazione alla loro tipologia, di cui al punto precedente, le attività sono valutate, ai fini del rilascio di autorizzazioni di cui al successivo art.50 20:
a) compatibili, quando sono coerenti con il valore culturale dei parchi, non pregiudicano la loro conservazione né rischiano di arrecare danni;
b) compatibili regolamentate, ovvero ammesse a determinate condizioni, quando sono confacenti al valore culturale dei parchi perché svolte nel rispetto di specifiche modalità di comportamento;
c) incompatibili, quindi non ammesse in nessun caso, quando comportano rischi per la conservazione e trasmissibilità alle generazioni future dei parchi.”
MOTIVAZIONE – Il testo n.2 emendato dalla Giunta il 16 gennaio 2019 appare più esaustivo soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche chieste alle attività consentite (valorizzazione dei parchi, attività formative e didattiche, architettura del paesaggio ecc. ecc.) e la trasmissibilità alle generazioni futuro, punto focale per una visione moderna e in sintonia con le politiche ambientali europee. Inoltre è importante fare un richiamo sulle condizioni poste per ammettere le attività.
E’ possibile conservare dell’emendamento della Giunta il 12 gennaio 2021 la seguente parte:
“3. La compatibilità di usi ed attività è valutata:
– in funzione della frequenza quotidiana, settimanale, mensile, annua o occasionale;
– in rapporto alla necessità di utilizzare particolari attrezzature;
– in ragione degli impatti sui luoghi, anche in termini di sostenibilità, di usura degli stessi e di ricadute manutentive e gestionali”
Vai al post FB>https://cutt.ly/ulprDNh
Leggi e guarda anche:
“Sintesi degli emendamenti”> https://cutt.ly/LkNu3pz
“Quel “pasticciaccio brutto” del Regolamento del Verde… prima puntata.”> https://cutt.ly/8kz2fPp
“Sponsorizzazioni, Notevole interesse pubblico, Catasto del Verde”… seconda puntata> https://cutt.ly/ykQuS84
“Classi di grandezza, nuovi impianti, alberature stradali”… terza puntata> https://cutt.ly/nkDoDri
“Regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale”: aree cani… o aree da cani?”…quarta puntata> https://cutt.ly/sk2mHL5
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“Accesso dei veicoli in Aree Verdi” nel Regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale”…sesta puntata> https://cutt.ly/kluOU2A
VAS “Quel Pasticciaccio brutto del Regolamento del Verde”> https://cutt.ly/rkbhD
VIDEO: “Donazioni, vi spieghiamo perché vogliamo sia modificato il comma 5, Articolo 13 del Regolamento del Verde”> https://cutt.ly/Gk1JO3E
VIDEO: “Aree per cani, vi spieghiamo perché vogliamo sia modificato il comma 2, Articolo 26 del Regolamento del Verde”> https://cutt.ly/1k8g1zC