REGOLAMENTO DEL VERDE… questo sconosciuto! -2-

Aree per cani (Art. 26 – comma 2)

Proseguiamo con la disamina di alcuni articoli del Regolamento del Verde del Comune di Roma. Oggi parleremo delle Aree Cani.

Il testo attualmente in vigore ha stravolto l’articolo originale, danneggiando di fatto l’estensione delle future aree cani.
Anche in questa occasione la nostra Associazione, insieme a VAS (Verdi Ambiente e Società), ha presentato un emendamento prima dell’approvazione del Regolamento, che è stato recepito e presentato dalle forze politiche di opposizione, ma che purtroppo non è stato accolto.

Anche in questo caso troverete scritto:

– il testo originario, cioè così come era stato proposto ed adottato (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)

– il testo modificato, cioè come è attualmente vigente (approvato il 22 marzo 2021, con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.17)

– il testo di cui si sono chieste le modifiche con un emendamento presentato dalla Associazione per Villa Pamphilj e VAS.

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «1. Le aree di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti requisiti: a. essere distanti almeno 100 metri dalle aree ludiche destinate ai bambini, dalle abitazioni e dalle scuole; b. avere una superficie di almeno 2000 mq;»
Testo vigente (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «2. L’area cani, ove possibile, deve avere un’ampiezza minima di 400 mq. La stessa deve essere adeguatamente separata dalle aree ludiche e possibilmente distante almeno 50 metri dalle stesse, dalle abitazioni e dalle scuole;»
Emendamento – Si propone di sostituire il testo con il seguente: «2. L’area cani, ove possibile, deve avere una superficie minima di 2.000 mq.
La stessa deve essere adeguatamente separata dalle aree ludiche e possibilmente distante almeno 50 metri dalle stesse, dalle abitazioni e dalle scuole;»
Motivazione – Si tratta di una riduzione inaccettabile di un’area cani a mt. 20 x 20, dal momento che riguarda la “progettazione” di aree verdi e non i parchi pubblici già esistenti entro i quali lasciare uno spazio di almeno 2.000 mq. non sempre è possibile.

Attualmente le due aree cani di Villa Pamphilj sono sprovviste di fontanelle d’acqua, la cartellonistica in alcuni punti è mancante o vandalizzata. Sono prive di panchine e di arredi (i tavoli con le sedute sono stati costantemente vandalizzati)

Questo l’articolo completo attualmente vigente:

Articolo 26. Aree per cani
1. Nella progettazione delle aree verdi deve essere considerata, ove le dimensioni, l’ubicazione e la natura dell’area verde lo consentano, l’esigenza di sgambatura dei cani mediante la predisposizione di aree dedicate che siano di facile e sicura raggiungibilità.
Tali aree devono essere dotate di apposita cartellonistica indicante le regole di utilizzo, delimitazione con recinzione e cancello, opportune attrezzature per l’abbeveramento.
2. L’area cani deve avere un’ampiezza minima di 400 mq.
La stessa deve essere adeguatamente separata dalle aree ludiche e distante almeno 50 m dalle stesse, dalle abitazioni e dalle scuole; deve inoltre essere istituita nel rispetto delle regole imposte per la salvaguardia dei beni archeologici ed architettonici.
L’Amministrazione garantisce la manutenzione vegetazionale dell’area anche mediante periodiche sanificazioni.

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