08/02/2021
Sponsorizzazioni, Notevole interesse pubblico, Catasto del Verde
SPONSORIZZAZIONI, NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, CATASTO DEL VERDE” (ovvero, i nostri emendamenti al Regolamento del Verde).
Seconda puntata sugli emendamenti al testo del Regolamento del Verde inviati dall’Associazione per Villa Pamphilj all’Assemblea Capitolina (vedi la prima puntata> https://cutt.ly/8kz2fPp) affinché possano essere valutati e, possibilmente, presentati in sede di discussione.
Nei nostri emendamenti si trovano generalmente citati due testi:
1. il testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021) con le modifiche volute dall’Assessora Laura Fiorini> visibile per intero qui: https://cutt.ly/fkzLv7R
2. il testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019) ovvero quello redatto insieme all’Assessora Pinuccia Montanari> visibile per intero qui: https://cutt.ly/0kzK5we
In altri abbiamo inserito invece le proposte elaborate ex novo dalla nostra associazione, a volte mixando entrambi i testi benché, in forma prioritaria, sia stata mantenuto l’essenza e soprattutto “la sostanza” di quello originale (ovvero quello concordato con Pinuccia Montanari).
Il primo emendamento che presentiamo è relativo alle sponsorizzazioni sulle aree verdi.
Ci troviamo all’interno del capitolo dedicato al “Coinvolgimento del Cittadino” dove chiediamo sia inserito un nuovo comma che nessuna delle due stesure prevedeva: riteniamo infatti sia importante escludere quelle sponsorizzazioni nelle quali si possano ravvisare dei conflitti di interessi tra l’Amministrazione ed il soggetto proponente.
TITOLO III: COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO
Art. 12 – Sponsorizzazione sulle aree a verde
Nuovo comma/ proposta di emendamento – Si propone di inserire un nuovo comma avente il seguente testo:
“Non sono ammesse a sponsorizzazione le proposte nelle quali si possano ravvisare conflitti di interessi tra l’attività dell’Amministrazione Comunale e quella del soggetto proponente o dello sponsor. Le prestazioni previste nel contratto di sponsorizzazione sono soggette a periodiche verifiche da parte di Roma Capitale e dei Municipi territorialmente competenti al fine di accertare, in contraddittorio tra le parti, il corretto assolvimento degli impegni assunti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi. Le eventuali difformità emerse in sede di verifica sono tempestivamente notificate allo sponsor ai fini della decisione sulla eventuale risoluzione del contratto di sponsorizzazione”.
MOTIVAZIONE – Il testo riguarda la garanzia che si intende assicurare alle sponsorizzazioni e che si ritiene opportuno proporre come emendamento.
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In questo secondo articolo si parla delle competenze di Roma Capitale, con due emendamenti apparentemente uguali, che riguardano però due distinti commi: gli stessi, letti con attenzione, rilevano un cambiamento non da poco rispetto all’originale.
Nel testo approvato in Giunta lo scorso 12 gennaio (rispetto il primo testo del 16 febbraio 2019) sono state aggiunte all’elenco di alberi monumentali e di pregio da pubblicizzare con targhe, le ville storiche e gli alberi da curare perché “di notevole interesse pubblico”.
Inserendo questi termini si restringe il numero di alberi da pubblicizzare o le ville storiche da tutelare, perché l’aggettivo “notevole” ne potrebbe escludere molti.
Inoltre, chi e cosa stabilisce se un albero è di “notevole interesse pubblico”? Insomma una terminologia che invece di allargare una tutela, in realtà e in maniera molto sottile, la restringe.
CAPITOLO 1 PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II – RESPONSABILITA’ E COMPETENZE
Art. 4 – Competenze di Roma Capitale
Al comma 1 lettera b.
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021):
“pubblicizzare, laddove possibile, la presenza di alberi monumentali, di notevole interesse pubblico e di pregio in area pubblica mediante apposizione di targhe;”
Proposta di emendamento: si propone di eliminare al comma 1 lettera b le parole “di notevole interesse pubblico”
MOTIVAZIONE – Se lasciate rimarrebbero esclusi tutti gli alberi monumentali che non siano esclusivamente di “notevole” interesse. Inoltre l’utilizzo dell’aggettivo “notevole” potrebbe prestarsi a giudizi troppo soggettivi.
Al comma 1 lettera g
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021):
“… curare le ville, i giardini storici, gli alberi di pregio, di notevole interesse pubblico e monumentali, le alberate urbane e le altre aree verdi di competenza di Roma Capitale;”
Proposta di emendamento: anche qui, si propone di eliminare al comma 1 lettera g le parole “di notevole interesse pubblico”
MOTIVAZIONE – Di nuovo, termini che finiscono per limitare le responsabilità del Comune di Roma: dal “curare” finirebbero per essere escluse le ville, i giardini e gli alberi monumentali che non siano di “notevole” interesse e come al comma precedente, l’utilizzo dell’aggettivo “notevole” potrebbe prestarsi a giudizi troppo personalistici.
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Di seguito, il terzo articolo di cui vi vogliamo parlare oggi: fa parte del capitolo relativo alla Pianificazione e Progettazione e tratta del Catasto e del Censimento del Verde.
Vi si stabilisce che Roma Capitale istituisca un Catasto del Verde pubblico e privato che, aggiornato annualmente, realizzi il censimento geo-referenziato e open-source del patrimonio verde (alberi e arbusti), in attuazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020. All’interno dell’articolo vengono inseriti, a nostro avviso in modo del tutto arbitrario, due nuovi commi (precedentemente non c’erano) che riguardano in realtà gli immobili presenti all’interno dei parchi e dei giardini storici e NON il patrimonio arboreo.
La loro approvazione comporterebbe per il Dipartimento Ambiente il diritto, pur non avendone la competenza (attualmente in capo al Dipartimento al Patrimonio di Roma Capitale) di redigere un elenco degli immobili situati nelle ville e nei giardini storici per inserirli nel citato Catasto del Verde… anche se l’aspetto che interessa è ciò che, attraverso tale inserimento, si vuol conseguire.
Inoltre il comma 6 di questo articolo è implicitamente indicato al successivo art. 49 Gestione degli immobili nel quale è stato sostituito il comma 1 del testo originario “Eventuali concessioni a soggetti estranei all’Amministrazione vengono assegnate con apposita procedura ad evidenza pubblica” con un nuovo testo: “I beni sono concessi a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica, qualora si tratti di uso non occasionale. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 54 commi 7 e 8 del presente Regolamento”.
Il comma 7 dell’art. 54 Accesso e Fruizione (inserito anch’esso ex novo) parla proprio del comma 6 dell’art. 15 ed infatti testualmente cita “Relativamente alla gestione degli immobili che insistono su parchi, giardini ed aree verdi Il Dipartimento Tutela Ambientale sulla base dell’elenco di cui al comma 6 dell’art. 15 del presente Regolamento, entro il 31 marzo di ogni anno predispone il piano degli interventi manutentivi occorrenti per la salvaguardia e fruibilità degli immobili di propria competenza, accompagnato da una stima di massima dei lavori minimi eventualmente necessari allo scopo. Il piano è pubblicato nei 15 giorni successivi.”
Insomma il Dipartimento Ambiente, con l’inserimento di questi due nuovi commi ha di “fatto preparato il terreno” all’art. 49 sulla Gestione del Verde e all’art. 54 sull’Accesso e Fruizione modificandoli entrambi in modo decisamente strumentale.
CAPITOLO 2 PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E TUTELA DEL VERDE, CRITERI DI INTERVENTO
TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 15 – Catasto del verde censimento del patrimonio
Al comma 6 Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021):
“Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento il Dipartimento Tutela Ambientale pubblica sul sito istituzionale l’elenco, da esso tenuto, degli immobili che insistono su parchi e ville storiche indicandone la proprietà e gli estremi catastali.”
Proposta di emendamento – Si propone di eliminare l’intero comma 6
MOTIVAZIONE – Gli immobili che insistono sui parchi e ville storiche sono di proprietà del patrimonio immobiliare del Comune di Roma, la cui competenza è già esercitata attraverso il Dipartimento al Patrimonio: la volontà di inserirli all’interno di un Catasto del Verde gestito dal Dipartimento Tutela Ambientale configurerebbe un’inutile ridondanza ed un conflitto di competenze.
Al comma 7 Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021):
“Nel medesimo elenco, qualora la gestione o la proprietà siano riferibili a Roma Capitale, è indicata la struttura amministrativa cui il bene è stato consegnato. L’elenco è successivamente aggiornato, con cadenza annuale, entro il mese di febbraio a cura del Dipartimento Tutela Ambientale sulla base dei dati in suo possesso e di quelli che ad esso debbono essere comunicati dalle altre strutture consegnatarie entro il mese di febbraio di ogni anno. L’elenco indica il codice matricolare, gli eventuali diritti gravanti sul bene o ad esso riferibili, lo stato manutentivo, l’utilizzo concreto e attuale del bene stesso”
Proposta di emendamento – Si propone di eliminare l’intero comma 7
MOTIVAZIONE – Non è competenza del Dipartimento Tutela Ambientale effettuare o aggiornare elenchi degli immobili che insistono all’interno dei parchi e delle ville storiche. Tale attività deve restare in capo al Dipartimento al Patrimonio del Comune di Roma. ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎
> continua…
Vei al post FB>https://cutt.ly/ykQuS84
Leggi anche:
“Quel “pasticciaccio brutto” del Regolamento del Verde…prima puntata.”> https://cutt.ly/8kz2fPp”;
Articolo VAS “Quel Pasticciaccio brutto del Regolamento del Verde”>https://cutt.ly/rkbhDe1
“La triste sorte del Regolamento del Verde di Roma Capitale”>https://cutt.ly/ljcZVZD